Tributario
Società In Liquidazione: Cosa Accade Al Credito Iva
Avv. Vincenzo Alessio · 31 dicembre 2024

Quando una società entra in liquidazione, il patrimonio viene progressivamente destinato a soddisfare i creditori e a chiudere i rapporti pendenti. Tra le poste più delicate figura spesso il credito IVA, che rappresenta un credito d’imposta maturato negli anni precedenti e che la società vorrebbe incassare per coprire debiti residui o distribuire ai soci.
Ma è davvero possibile ottenere il rimborso del credito IVA senza presentare una fideiussione? La risposta è: in alcuni casi sì. Vediamo insieme come e a quali condizioni.
Le regole generali sul rimborso del credito IVA
Il diritto al rimborso del credito IVA è disciplinato dall’art. 38-bis del DPR 633/1972, secondo il quale il contribuente può ottenere il rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione annuale. In linea generale:
- per importi fino a 30.000 euro, il rimborso è concesso senza alcuna garanzia;
- per importi superiori a 30.000 euro, è possibile evitare la fideiussione se si presenta un’istanza corredata da visto di conformità e dichiarazione sostitutiva attestante la solidità patrimoniale e la regolarità contributiva.
Queste regole valgono anche per le società in liquidazione, ma con alcune cautele specifiche.
Società in liquidazione: particolarità operative
Quando una società si trova in fase di liquidazione:
- il credito IVA deve essere correttamente indicato nel bilancio finale di liquidazione e nel piano di riparto;
- se la società è già cancellata dal Registro delle Imprese, il diritto al rimborso si trasferisce ai soci pro quota, i quali possono agire in via autonoma per ottenerlo;
- in caso di liquidazione ancora in corso, è il liquidatore a poter presentare l’istanza di rimborso in nome e per conto della società.
Il termine di prescrizione del diritto al rimborso è decennale, come chiarito dalla Cassazione (Sez. V, 8 febbraio 2022, n. 3075): non si applica, quindi, il termine biennale previsto per i rimborsi ordinari.
Come ottenere il rimborso senza fideiussione
Per evitare la fideiussione, è fondamentale:
- Verificare l’importo del credito – se non supera i 30.000 euro, non serve alcuna garanzia.
- Apporre il visto di conformità e allegare una dichiarazione sostitutiva se l’importo supera la soglia.
- Dimostrare la regolarità fiscale e contributiva della società (anche se in liquidazione).
- Indicare chiaramente la causa di cessazione o liquidazione nella dichiarazione IVA.
- Depositare l’istanza tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, allegando il bilancio finale o il verbale di scioglimento.
Quando la società è già cessata, i soci possono agire direttamente allegando:
- copia della dichiarazione IVA dell’ultimo periodo d’imposta;
- la visura camerale di cancellazione;
- la documentazione contabile che dimostri la spettanza del credito.
Quando invece la garanzia è obbligatoria
La fideiussione resta necessaria nei seguenti casi:
- rimborso richiesto da una società cessata per importi oltre 30.000 euro, in assenza di visto o dichiarazione sostitutiva;
- rimborso chiesto da soggetto non regolare ai fini contributivi (assenza di DURC valido);
- presenza di pregresse irregolarità fiscali o contabili che riducono l’affidabilità del credito.
In tali situazioni, l’Agenzia delle Entrate può subordinare l’erogazione del rimborso alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a tutela del rischio di indebita percezione.
Il caso delle società in concordato o fallimento
Per le società in liquidazione concordataria o fallimentare, il credito IVA può essere rimborsato senza fideiussione entro il limite di 258.228,45 euro, ai sensi del D.M. 23 gennaio 2004, purché la richiesta sia presentata dal curatore o dal commissario liquidatore e il credito risulti certo e non contestato.
Conclusioni operative
Il credito IVA di una società in liquidazione può essere incassato anche senza fideiussione, purché:
- sia rispettata la soglia di € 30.000 oppure
- si presenti regolare visto di conformità e dichiarazione sostitutiva, e a condizione che la società o i soci dimostrino la correttezza contabile e fiscale della posizione.
In caso di rigetto o ritardo nell’erogazione, il liquidatore o i soci possono proporre ricorso tributario ex art. 22 del D.Lgs. 546/1992, chiedendo l’immediato riconoscimento del credito e, se del caso, il risarcimento dei costi della fideiussione eventualmente sostenuta.
****Consiglio dell’Avv. Vincenzo Alessio
“In fase di liquidazione, la gestione del credito IVA richiede attenzione strategica: un’impostazione corretta della dichiarazione e del bilancio finale può evitare inutili costi di garanzia e accelerare il recupero della liquidità.”
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